Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo informarla sulle recenti novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 87/2024 in merito alle cessioni intra-UE effettuate con termini di resa “ex works” (ExW o “franco fabbrica”). Questi cambiamenti prevedono specifiche disposizioni riguardanti la dimostrazione dell’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. Di seguito forniamo un riepilogo delle principali novità.
- Obbligo di monitoraggio del trasporto e sanzioni
Per le cessioni intra-UE non imponibili ai sensi dell’articolo 41 del DL n. 331/1993, i beni devono risultare pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna o messa a disposizione.
In caso di mancata dimostrazione dell’arrivo, è necessario procedere all’addebito e al versamento dell’IVA entro i successivi 30 giorni, previa emissione di una nota di variazione in aumento.
La mancata regolarizzazione comporta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata.
- Documentazione necessaria
Per garantire la non imponibilità, è indispensabile disporre di idonea documentazione, tra cui:
- Documento di trasporto (es. Lettera di vettura internazionale o CMR);
- Dichiarazione di ricezione dei beni da parte del cessionario nello Stato membro di destinazione.
Tale dichiarazione, prevista dall’articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, è fondamentale per attivare la presunzione legale di trasferimento dei beni e garantire il regime di non imponibilità.
- Recupero dell’IVA
Nel caso in cui la prova dell’arrivo dei beni venga acquisita successivamente al termine di 90 giorni, è possibile:
- Recuperare l’IVA tramite nota di credito (ex art. 26, co. 2, DPR 633/72), entro il termine della dichiarazione annuale del periodo in cui si ottiene la prova;
- Richiedere il rimborso (ex art. 30-ter, DPR 633/72) entro due anni dal versamento dell’IVA o dal verificarsi del presupposto.
- Aspetti applicativi da chiarire
Nonostante la somiglianza con la disciplina delle esportazioni indirette (art. 8, co. 1, lett. b), Dpr 633/72) restano alcune incertezze operative. Per esempio:
- La possibilità di utilizzare la prova acquisita tardivamente per evitare sanzioni necessita di ulteriori conferme.