Gentile Cliente,
la presente circolare per informarla circa gli aggiornamenti sulla fattura elettronica che decorreranno dal prossimo anno fiscale.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà infatti a tutti i contribuenti appartenenti al regime forfettario, anche a quelli che finora erano rimasti esclusi.
L’indirizzo generale è quindi quello dell’estensione generalizzata della fattura elettronica, che sarà l’unico documento fiscalmente rilevante.
Di seguito riassumiamo alcuni punti fondamentali della fatturazione elettronica:
- Passaggio al sistema di fatturazione elettronica: i vantaggi
Le ricordiamo che la fattura elettronica determina una serie di vantaggi dal punto di vista fiscale:
- per gli operatori IVA in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle Entrate mette loro a disposizione viene meno l’obbligo di tenere i registri IVA (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972);
- per tutti gli operatori IVA che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973).
Per usufruire di questa agevolazione, e quindi poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500.
Tuttavia, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario anche dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite un’apposita opzione nel modello Redditi.
Nel caso in cui sia interessato a questa possibilità i Professionisti dello Studio sono a disposizione per analizzare la sua posizione.
- Fattura elettronica: le sanzioni
Le ricordiamo nuovamente che i termini di emissione della fattura elettronica sono i seguenti:
- fattura elettronica immediata: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione a cui il documento stesso si riferisce;
- fattura elettronica differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:
- tra il 5% e il 10% dell’imposta dei corrispettivi non documentati o non registrati, in quanto la violazione è relativa a operazioni non imponibili;
- da 250 a 2.000€ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.